LA NOSTRA STORIA

COMINCIA DA LONTANO

Costituzione della Società Anonima Cooperativa avente nome: “Circolo Cooperativo di Consumo tra Operai e Contadini di Barlassina” ed approvazione del primo Statuto.

Modifica in: “Cooperativa di Solidarietà Sociale Barlassina” Soc. Coop. a r.l.  della ragione sociale e adozione di nuovo Statuto.

Delibera 18 giugno 1929

CHI SIAMO

La Cooperativa di Solidarietà Sociale Barlassina
si propone di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei Soci e delle loro famiglie, favorendo la crescita ed il miglioramento delle loro condizioni umane, morali, culturali, sociali e materiali.
Il principio mutualiastico della cooperatva consiste nel fornire beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato; la natura dell’attività esclude qualsiasi intento di speculazione.
Al 31/12/2022 i soci erano 275.
L’attuale Consiglio di Amministrazione, in carica dal giugno 2022, è composto da:

– Presidente: MATTEO FRANGI, Vicepresidente: ANTONIO LANZANI

– Consigliere / Segretario: LUIGI ROMANO 

– Consiglieri: MARIO SANVITO, FRANCESCO COLOMBO, ANNA PAGANI, VITTORIO BURATTI e SIMONE BURATTI.

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA Art. 1 (Denominazione e sede)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituita con i requisiti della mutualità di una Società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE BARLASSINA SOCIETA’ COOPERATIVA”

La cooperativa ha sede in Barlassina nel luogo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del C.C.

con delibera dell’organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

 

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 maggio 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge e sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

In caso di proroga è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

 

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

Ai fini della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall’art. 2512 c.c. la cooperativa ai sensi dell’art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all’art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all’art. 2513 c.c.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi.

 

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, si propone di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei Soci e delle loro famiglie, favorendone la crescita ed il miglioramento delle loro condizioni umane, morali, culturali, sociali e materiali, attraverso l’esercizio delle seguenti attività:

  1. procurare ai Soci e non Soci luoghi di convegno e ricreazione ed in genere adatti all’esplicazione del tempo libero e a favorire l’aggregazione dei cittadini con particolare attenzione ai giovani ed agli anziani, provvedendo direttamente o indirettamente alla gestione delle attività connesse, ivi comprese la somministrazione di pasti e bevande;
  2. b) organizzare e gestire direttamente o in collaborazione con altri organismi, iniziative ed attività a carattere sociale, sanitario, ricreativo, sportivo, turistico e culturale;
  3. stimolare la qualificazione professionale e l’inserimento sociale di tutti i soci e delle loro famiglie con particolare riguardo verso coloro che si trovano in stato di bisogno, organizzando corsi e seminari di aggiornamento e formazione;
  4. stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. In via strumentale e per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa potrà gestire anche indirettamente l’attività di ristorazione e di somministrazione bevande.
  5. la gestione di circoli sociali, culturali, ricreativi, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura,sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi.
  6. in via strumentale e per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa potrà gestire anche indirettamente l’attività di ristorazione, di somministrazione bevande, di distribuzione de generi alimentari e merci varie.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposto regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. E’ in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Tutte le attività svolte dalla Cooperativa anche a favore di terzi dovranno essere dirette al conseguimento di un vantaggio mutualistico interno.

 

TITOLO III

SOCI E PATRIMONIO

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadini italiani di ambo i sessi giuridicamente capaci, residenti o domiciliati a Barlassina o nei comuni limitrofi, comunque entro una distanza massima di venti chilometri dal territorio di Barlassina;
  • le associazioni, enti collettivi, fondazioni ed altre persone giuridiche o morali, con sede in Barlassina, e che abbiano tra gli scopi il sostegno della cooperazione.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

 

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica.

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. l?indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5;
  3. il numero di quote che propone di sottoscrivere;
  4. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  5. l’espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell’art. 33 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di cooperative, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c),

d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

  1. a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
  3. c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L’ammissione di un novo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva comunicazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

 

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

  • dal capitale sottoscritto;
  • dall’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Non adempiendo a tali obblighi entro un mese dalla comunicazione della delibera di Consiglio relativa all’accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

 

Art. 8 (Quote e vincoli)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e non superiore al valore massimo previsto dall’art. 2525 c.c.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c. le quote non sono rappresentate da certificati e pertanto la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali consegue all’iscrizione nel libro soci.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l’autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote, può farlo solo tra parenti ed affini entro il 3° grado e deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata fornendo, relativamente al subentrante, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota nei limiti di cui al comma precedente e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci il subentrante che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto, senza richiedere la corresponsione di alcun sovrapprezzo.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può chiedere che sullo stesso si pronunci l’assemblea; nel caso di ulteriore diniego, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti gli Arbitri

 

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

  1. che abbia perduti i requisiti per l’ammissione;
  2. che non sia più in grado di partecipare all’attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
  3. che abbia trasferito la propria residenza o domicilio fuori da Barlassina e comunque in un comune ad una distanza superiore a venti chilometri dal territorio di Barlassina.

Il recesso non può essere parziale

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mano. il socio può chiedere che sullo stesso si pronunci l’Assemblea; in caso di ulteriore diniego, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. tuttavia, il consiglio di Amministrazione potrà , su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.

 

Art. 10 (Esclusione)

L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’art. 2531 c.c. può aver luogo:

  1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico,
  2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
  3. nei casi previsti dall’art. 2286 c.;
  4. nei casi previsti dall’art. 2288, comma 1, c.c.;

L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mano. Contro la deliberazione di esclusione il socio può chiedere che sullo stesso si pronunci l’Assemblea, in caso di ulteriore diniego, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

 

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

In alternativa gli eredi hanno diritto a designare uno di loro, che abbia i requisiti richiesti previsti dal presente statuto, perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti e obblighi.

Gli eredi che non chiedano la restituzione della quota versata dal defunto nel termine di un anno dalla morte e non esercitino il diritto a designare l’erede subentrante, decadono da ogni diritto sulla quota stessa che sarà devoluta al fondo di riserva.

 

Art. 12 (Rimborso delle quote)

I soci receduti o esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10 sub n. 1 oltre al risarcimento dei danni alla Cooperativa, se dovuti, ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio.

 

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previsto da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

 

Art. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito oltre che dalle quote sociali di cui all’art. 8 del presente statuto, anche dal:

  1. fondo di riserva legale formato dalle quote destinate all’utile di bilancio, dalle quote non rimborsate ai sensi del precedente art. 11 e da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità o lasciti;
  2. fondo costituito per l’accantonamento del sovrapprezzo delle quote;
  3. da eventuali riserve straordinarie.

 

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, coloro che partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l’ammodernamento aziendale.

In tal caso l’Assemblea approverà apposito regolamento per disciplinare tale istituto.

 

Art. 16 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

 

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

  • l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
  • le modalità di circolazione;
  • i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
  • il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All’assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

 

 

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 18 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Collegio dei Sindaci, se nominato;
  4. il o i revisori per il controllo contabile, se nominati.
  5. a) ASSEMBLEA

 

Art. 19 (Convocazione)

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o su iniziativa di un numero di soci rappresentanti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L’Assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno cinque giorni prima dell’adunanza, purché siano stati iscritti nel libro soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l’indirizzo di posta elettronica.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale purché in Lombardia.

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

in mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, c.c. entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Art. 20 (Competenze dell’assemblea)

L’assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell’assemblea:

  1. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  2. la nomina del Consiglio di Amministrazione;
  3. la nomina, se obbligatoria per legge o decisa dai soci, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
  4. le modifiche dell’atto costitutivo;
  5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

 

Art. 21 (Intervento e voto)

Ai sensi dell’art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, legittimati all’intervento in forza dell’iscrizione nel libro dei soci.

L’intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all’art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentarne più di cinque, anche nel rispetto dell’art. 2539 c.c.

Non possono essere mandatari né gli Amministratori, né i Sindaci se nominati, né i dipendenti della cooperativa.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione; i soci persona giuridiche ed i soci sovventori potranno avere un solo voto qualunque sia l’importo del conferimento.

 

Art. 22 (Presidente e verbalizzazione)

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

 

Art. 23 (Maggioranza e votazioni)

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano, salvo diversa e motivata deliberazione dell’assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

  1. b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

 

Art. 24 (Consiglio di amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

 

Art. 25 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

 

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo avviso personale, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità è prevalente il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Di norma le votazioni sono palesi tranne i casi in cui si ritenga opportuno utilizzare il voto segreto.

 

Art: 27 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, qualunque socio è tenuto a convocare l’Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 28 (Compensi agli amministratori)

Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il pareredel Collegio sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi, determinare la remunerazione dovuta ai singoli amministratori.

L’Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 29 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il presidente, previa apposite delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.

  1. COLLEGIO DEI SINDACI

 

Art. 30 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.

I Sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo a quelli prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla dalla dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi non sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

  1. IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 31 (Controllo contabile)

In assenza del Collegio Sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall’assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell’art. 2409 bis, comma primo, c.c.

 

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

 

Art. 32 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla rdazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa,

segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
  3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previste dall’art. 7 legge 59/1992;
  4. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

 

 

TITOLI VIII

CONTROVERSIE

ART. 33 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che noin sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

  1. tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
  2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
  3. le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di probabilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalle espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

 

Art. 34 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

  1. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all’art. 10 e seguenti c.p.c.;
  2. tre, per le controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano o dalla Camera Arbitrale promossa da una delle associazioni Nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

 

Art. 35 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non si integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

 

 

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Art. 36 (Nomina liquidatori)

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

 

Art: 37 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
  • al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 legge 59/1992.

 

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

 

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

 

Art. 40 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

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